Atti sociali

 

STATUTO A.FO.PROF

Art.1 Costituzione associazione aperta

Tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino, Ascoli Piceno, Fermo ed Ancona è costituita un’associazione denominata “A.FO.PROF. Associazione Formazione Professionisti”.

Possono altresì essere ammessi nell’Associazione – previa deliberazione dell’Assemblea – altri Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed Enti Pubblici o Privati.

Art.2 Scopi

L’A.FO.PROF. ha i seguenti scopi:

  • favorire l’attività scientifica della categoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anche a mezzo dello sviluppo dei rapporti con università, centri studi e similari;
  • promuovere l’attività di ricerca e di didattica quali attività complementari e di supporto a quella universitaria e post-universitaria;
  • promuovere l’istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale a favore dei tirocinanti per la preparazione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale ai sensi del D.Lgs  28 giugno 2005 n. 139 e del D.Lgs 27 gennaio 2010, n.39;
  • promuovere l’aggiornamento professionale dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei Revisori legali attraverso l’organizzazione di corsi, seminari e convegni.

L’A.FO.PROF. per il raggiungimento dei propri scopi, potrà stipulare convenzioni, contratti e similari con Università, Enti Pubblici e Privati.

Art. 3 Sede

L’A.FO.PROF. ha sede presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino nel comune di Macerata.

Potranno essere istituite sedi operative distaccate previa deliberazione dell’Assemblea degli associati.

Art.4 Fondo di dotazione

L’A.FO.PROF. sarà dotata di un fondo di dotazione versato dagli associati per consentire all’associazione di far fronte alle spese di costituzione e gestione. Tale versamento dovrà intendersi una tantum. Il fondo di dotazione potrà variare a seguito dell’ammissione di nuovi associati nella misura stabilita dall’Assemblea degli assocaiti.

L’A.FO.PROF. ha autonomia patrimoniale ed amministrativa. Gli esercizi finanziari  iniziano il 1° gennaio di ogni anno e terminano il 31 dicembre.

Art. 5 Fondo di gestione ed operatività

Costituiscono il fondo di gestione:

  1. i contributi dello Stato, della Regione e di ogni altro ente o soggetto privato o pubblico, nazionale od internazionale;
  2. i corrispettivi di prestazioni erogate.

 

Gli eventuali avanzi di gestione saranno investiti nelle iniziative che formano l’oggetto  dell’A.FO.PROF., inclusa l’istituzione/finanziamento di borse di studio, perfezionamento ed addestramento post-universitario o professionale, il finanziamento di ricerche e convegni universitari, nonché la valorizzazione della professione.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione e/o riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che ciò non sia disposto da norme di legge.

L’A.FO.PROF. opererà secondo criteri di economicità, con autosufficienza della gestione e senza fini di lucro.

Art. 6 Organi

Sono organi dell’A.FO.PROF.:

  1. il Presidente;
  2. l’Assemblea;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Comitato Scientifico;
  5. il Collegio dei Revisori.

Art. 7 Il Presidente

Il Presidente:

  1. ha la legale rappresentanza dell’associazione;
  2. convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, li presiede e ne dirige i lavori;
  3. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme di legge e dal presente Statuto.

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di otto componenti eletti dall’assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri componenti, un Tesoriere per l’espletamento delle attività finanziarie ed amministrative.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo: funzioni

Il Consiglio Direttivo definisce, sulla base delle linee generali approvate dall’Assemblea e delle proposte del Comitato Scientifico, il programma di attività dell’A.FO.PROF. e ne cura la sua esecuzione.

Il Consiglio Direttivo provvede a redigere i Bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea, accompagnandoli dalla propria Relazione sulla gestione.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo: convocazioni

La convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l’ordine del giorno,  avverrà mediante e-mail, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio Direttivo sarà convocato quando il Presidente ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Art. 11 L’Assemblea: composizione

L’Assemblea dell’A.FO.PROF.  è costituita da tutti gli associati che possono essere gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed altri Enti Pubblici e Privati.

I suddetti associati sono rappresentati dai Presidenti o Vice Presidenti o da altro Consigliere all’uopo delegato ed espressamente autorizzato.

Ciascun associato può esprimere un voto.

Art. 12 L’Assemblea: funzioni

L’Assemblea provvede:

  1. alla nomina del Consiglio Direttivo e del suo Presidente e Vice-presidente, dei membri del Comitato Scientifico e del suo Direttore e del Collegio dei Revisori;
  2. a discutere e deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
  3. alle modifiche del presente Statuto;
  4. all’ammissione di nuovi associati;
  5. alla determinazione dell’importo della quota di ammissione e di eventuali contributi associativi proposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 L’Assemblea: convocazioni e funzionamento

L’Assemblea è convocata dal Presidente nella sede dell’A.FO.PROF. o, ove occorra, presso la sede di uno degli Ordini associati o altra località.

La convocazione, contenente l’ordine del giorno, avverrà tramite e-mail, e deve pervenire a tutti gli associati almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Essa sarà inviata per conoscenza ai membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori.

L’Assemblea sarà convocata quando il Presidente ne ravvisi l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli associati, ed almeno una volta l’anno per l’approvazione dei Bilanci  preventivo e consuntivo.

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà  degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti.

Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, sull’ammissione di nuovi associati e sullo scioglimento potranno essere validamente assunte solo con il voto favorevole di tutti gli associati.

Art. 14 Il Comitato Scientifico: composizione

Il Comitato Scientifico è composto:

  1. dal Direttore Scientifico, scelto tra una rosa di professori di ruolo in materie aziendali predisposta dal Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata insieme al Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche;
  2. un professore di ruolo in materie aziendali, scelto tra una rosa predisposta dal Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli studi di Macerata;
  3. un professore di ruolo in materie aziendali, scelto tra una rosa predisposta dal Dipartimento di Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche;
  4. da un numero massimo di otto componenti scelti tra gli iscritti agli Ordini associati.

Nel caso di ammissione di nuovi associati, ciascuno di loro ha diritto di proporre un membro del Comitato Scientifico.

Art. 15 Il Comitato Scientifico: convocazioni

Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore Scientifico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano in età, nella sede dell’A.FO.PROF. o, ove occorra, presso la sede di uno degli associati.

La convocazione, contenente l’ordine del giorno, avverrà mediante e-mail almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Comitato Scientifico sarà convocato quando il Direttore Scientifico ne ravvisi l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta tre membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti.

Art. 16 Il Comitato Scientifico: funzioni e ruolo del Direttore scientifico

Il Comitato Scientifico provvede:

  1. a promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica e l’organizzazione delle attività didattiche e divulgative in linea con lo scopo sociale;
  2. a presentare all’Assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno, una Relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire e sui  risultati ottenuti.

Il Direttore Scientifico provvede:

  1. ad eseguire le deliberazioni del Comitato Scientifico;
  2. ad assicurare il coordinamento della ricerca e delle attività di supporto alla didattica ed il collegamento dell’A.FO.PROF. con altre analoghe istituzioni nazionali ed estere da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  3. a proporre ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi di cui all’art.2, per quanto di propria competenza.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi più due supplenti, eletti dall’Assemblea.
I componenti del Collegio debbono essere invitati alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge ed in particolare il controllo sulla gestione amministrativa dell’A.FO.PROF.

Art. 18 Il Collegio dei Revisori e i Bilanci

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere inoltrati al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea e rimanere depositati presso la sede per lo stesso periodo.

Almeno 8 giorni prima della riunione dell’Assemblea, il Collegio dei Revisori redige e deposita la propria relazione sui bilanci.

Art. 19 Durata degli organi di gestione e controllo

I diversi componenti degli organi di gestione e controllo (Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico e Collegio dei Revisori) dell’A.FO.PROF. hanno la stessa durata del mandato dei Consigli dell’Ordine e sono rieleggibili.

Art. 20 Durata dell’A.FO.PROF.

La durata dell’A.FO.PROF. è a tempo indeterminato, salva la possibilità per ogni singolo associato di poter recedere anticipatamente previa comunicazione da inviarsi con raccomandata a/r agli altri associati.

Art. 21 Scioglimento dell’A.FO.PROF.

Lo scioglimento dell’A.FO.PROF. è deliberato dall’Assemblea all’unanimità.

L’Assemblea deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale che residua alla chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto per finalità sociali.

Art. 22 Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile.